Se vi siete imbattuti in questo articolo, probabilmente sapete benissimo cosa sono i bookmakers (aziende che, che garantendo serietà e stabilità, accettano stabilmente scommesse su eventi che si verificheranno, sia sportivi che non) e l’aspetto che sicuramente vi interessa è fare chiarezza nella selva di leggi italiane. Nel nostro Paese la normativa che regola le scommesse e il gioco d’azzardo è molto ampia.
In particolare le scommesse organizzate, tra cui quelle pubbliche, sono la tipologia più importante sul piano giuridico. Il codice civile del 1942 disciplina il gioco e le scommesse con gli articoli 1933, 1934 e 1935, insieme a alla normativa contenuta nel codice penale (artt. 718 e segg c.p.) queste costituiscono una disciplina di carattere generale del settore per cui devono essere coordinate con la legislazione specialistica in materia.
Da allora si sono susseguiti una serie di provvedimenti diversi con un’importante svolta arrivata nel 2002 dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 31 maggio di quell’anno è stato infatti disciplinata l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive e da quel momento in poi è stato quindi possibile scommettere per via telematica sugli eventi sportivi, previa stipula di un contratto tra scommettitore e concessionario.
Il Decreto Direttoriale del 21 marzo 2006, che è andato a sostituire la precedente normativa che riguardava solo le corse ippiche, AAMS ha poi stabilito le misure per la regolamentazione non solo delle scommesse ma anche del bingo e delle lotterie.
Riassumendo le varie norme emerge che in Italia il gioco a distanza deve rispettare alcuni principi cardine: prima di tutto è necessaria un’ autorizzazione dell’ esercizio di gioco rilasciata da AAMS, al fine di contrastare l’offerta estera irregolare; il gioco a distanza riguarda tutta l’ offerta dei giochi AAMS e non più solo le scommesse ippiche come avveniva fino al 2000; restano esclusi i giochi di casinò a distanza e ogni concessionario deve avvalersi di un provider secondo il decreto direttoriale n.22503/06.
Il provider serve a gestire l’attività di collegamento e trasporto delle informazioni dai concessionari al totalizzatore nazionale. In ogni sito, inoltre, deve essere esposto nel dettaglio il regolamento, il contratto e i rischi a cui va incontro chi scambia il settore delle scommesse e del gioco per un lavoro a tempo pieno. Per rendersi conto di come si deve operare per rispettare la normativa, è possibile dare uno sguardo al sito Bet1128 Italia.
In alcuni paesi il gioco d’azzardo su internet non è legale – avverte il sito – Pertanto, chiunque partecipi a scommesse e giochi, lo farà nel rispetto della legislazione vigente nel paese dal quale si collega.
La regola principale, dunque, è informare sempre e comunque, riportando le normative, senza confondere le idee dei giocatori inducendoli in inganno. Il tutto mettendo in guardia in particolare i minorenni. In Italia le scommette sportive sono legali soltanto dal 1999, per questo prima di allora c’erano tante agenzie illegali.
Il Italia, oggi, a è il decreto ministeriale 156 del 2001 ad aver stabilito le norme che riguardano le scommesse sportive o altri eventi diversi dalle corse dei cavalli. L’ art. 1 comma 1 in particolare attribuisce al ministero dell’Economia e delle Finanze la competenza in materia di autorizzazione al concessionario per quanto riguarda la raccolta telefonica o telematica delle giocate.